FOCUS LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - ADEMPIMENTI
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
DELLA FEDERAZIONE COLDIRETTI COMO LECCO
7 DICEMBRE 2020
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEL REGISTRATORE TELEMATICO

Caro associato,

Il Decreto Rilancio, D.L. 34/2020, all’articolo 141, ha disposto il posticipo della data di decorrenza della lotteria degli scontrini dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (salvo proroghe) le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
La partecipazione all’estrazione è consentita anche con riferimento agli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate.
Il disegno di legge di bilancio 2021 (in corso di approvazione) limita la partecipazione alla lotteria degli scontrini ai soli acquisti effettuati attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.
Per partecipare all'estrazione è necessario che i beneficiari, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Di seguito alcune indicazioni:
Codice lotteria
Dal 1° dicembre u.s. nel sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale è attivata la sezione “Partecipa ora” nella quale digitando il codice fiscale è possibile generare il codice lotteria indispensabile per partecipare alla lotteria degli scontrini.
Una volta ottenuto il codice lotteria, potrà essere stampato ovvero salvato sul proprio dispositivo mobile per poi esibirlo all’esercente al momento dell’acquisto.

Premi
Il cliente potrà partecipare alla lotteria per gli acquisti di beni o servizi effettuati fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Non saranno validi ai fini della lotteria gli acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale. In tal caso se il cliente consumatore finale richiede all'esercente l'acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale potrà partecipare alla lotteria per tali acquisti.

Esercenti che vendono beni e/o servizi
L’esercente prima di emettere lo scontrino elettronico registra il codice lotteria che il cliente gli fornisce ed è tenuto a trasmettere i dati relativi ai corrispettivi telematici entro la fine della giornata di emissione o, in caso di impedimenti tecnici, comunque non oltre 12 giorni dall’emissione.
Se l’esercente tarda a trasmettere gli scontrini, si parteciperà alle prime estrazioni effettuate dopo l’inoltro degli scontrini; per le estrazioni si prenderà difatti a riferimento il giorno in cui lo scontrino verrà acquisito alla banca dati della lotteria e non la data di emissione dello scontrino.

Le imprese agricole che effettuano vendita diretta sono interessate dalla disposizioni riguardanti la lotteria degli scontrini.
Di conseguenza, al pari degli esercenti, dovranno su richiesta del cliente inserire il codice lotteria nel registratore telematico.
Sul punto, è opportuno precisare che il decreto MEF 10 maggio 2019 ha confermato le esenzioni previste dall’articolo 2 del D.P.R. n. 696/96 in tema di obbligo di certificazione dei corrispettivi. Ai sensi della lettera c), del richiamato articolo 2, sono escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime dall'articolo 34, del D.P.R. n. 633/72 per le cessioni di prodotti agricoli di propria produzione appartenenti alla Tabella A allegata al medesimo decreto. Per tali soggetti, ancorché esonerati, è comunque possibile emettere il documento commerciale ed aderire, in qualità di esercenti, alla lotteria degli scontrini.

Non sono previste specifiche sanzioni per l’esercente che si rifiuta di registrare e trasmettere il codice lotteria del cliente. Tuttavia, secondo quanto previsto dalla lettera c) dell’articolo 20 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 il cliente può comunicare tale circostanza accedendo a una sezione dedicata nel portale della lotteria. Tale segnalazione confluirà nelle informazioni a disposizioni dell’Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza per l’analisi del rischio di evasione.

Per quanto riguarda l’adeguamento del registratore telematico, non sono previste sanzioni specifiche, ma l’adeguamento è, comunque, obbligatorio perché con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2020 protocollo n. 248558/2020 è stato rinviato al 31 dicembre 2020 il termine di entrata in vigore dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e del conseguente adeguamento dei registratori telematici.
Al riguardo, le modifiche non impattano esclusivamente nell’indicazione del codice lotteria poiché è stato aggiornato l’allegato tecnico denominato “Allegato - Tipi di Dati per i Corrispettivi versione 7.0 - giugno 2020”: relativo alla descrizione di alcuni campi del tracciato lasciandone invariata la struttura.
Inoltre è stata modificata, all’allegato tecnico denominato “Allegato - Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria”, la classificazione di alcune altre modalità di pagamento come “Non Riscosso”.
E’ prevista, infine, la modifica del layout del documento commerciale, con l’obiettivo di assicurare una leggibilità semplificata e l'ottimizzazione del contenuto al fine di ridurre il consumo di carta nel caso di stampa analogica del documento.

ACCESSO AGLI UFFICI SU APPUNTAMENTO - Rammentiamo la necessità di prendere appuntamento per accedere agli uffici, in ottemperanza alle disposizioni emergenziali. Ricordiamo che è possibile contattare tutto il nostro personale in maniera semplice e immediata attraverso l'ausilio della mail (ogni nostro dipendente e collaboratore possiede una mail semplicemente composta da nome.cognome@coldiretti.it).

Nel ringraziare per la comprensione e collaborazione, ti ricordiamo di prestare la massima attenzione alle mail e alle newsletter che potranno essere in questi giorni, in quanto rappresentano il canale di comunicazione più immediato e veloce per far pervenire alle imprese ogni necessario aggiornamento. Approfitto per rinnovare un saluto da parte di tutti noi e augurare a te e a tutti i tuoi cari ogni bene.

Grazie,


Il Direttore
Giovanni Luigi Cremonesi

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