EDIZIONE STRAORDINARIA
EMERGENZA CORONAVIRUS
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
DELLA FEDERAZIONE COLDIRETTI VARESE 
21 MARZO 2020
AGGIORNAMENTO 21 MARZO

Gentile socio,

Con la presente comunicazione vogliamo rappresentarti in maniera aggregata le misure contenute nel cosiddetto decreto “Cura Italia” e di possibile interesse per Te e per la Tua azienda.
Si tratta di una panoramica di quanto la norma prevede, ma Ti vogliamo anche rammentare che molte di queste norme necessitano ancora di decreti attuativi e disposizioni operative su cui il legislatore e gli enti competenti stanno lavorando e che ad oggi non ci è dato di conoscere.
I nostri uffici non dispongono ancora delle istruzioni necessarie per dare seguito a richieste di indennizzi o all’attivazione delle altre misure, pertanto ti rinnoviamo a limitare i contatti telefonici con gli uffici ai soli casi di necessità ed urgenza. Per tutte le altre necessità, ti invitiamo ad utilizzare il canale della posta elettronica. Tutto il personale dei nostri uffici possiede una mail semplicemente composta da nome.cognome@coldiretti.it.
Sarà nostra premura tenerti costantemente aggiornato in ordine all’attivazione delle procedure operative che permetteranno di ottenere i benefici contenuti nel decreto. Precisiamo infine che il decreto di cui sopra (la cui versione integrale è scaricabile dal sito https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg) potrebbe essere modificato a seguito di emendamenti (su cui anche gli uffici di Coldiretti stanno lavorando per formulare proposte), nonché a seguito della Sua conversione in legge. Eventuali modifiche sostanziali ti saranno comunicate tempestivamente.

#andràtuttobene
… ma solo se ciascuno di noi farà la sua parte!


Un caro saluto
Il Presidente e la Giunta Esecutiva


DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO
(l’approfondimento di tali misure è rimesso a successive comunicazioni da parte dell’Ufficio Paghe attraverso la consueta newsletter Coldipaghe)
Articolo 22 - Cassa integrazione in deroga
In considerazione della sospensione delle attività lavorative in conseguenza dell’emergenza in parola , ai datori di lavoro, anche del settore agricolo e della pesca, che non accedono ad altri ammortizzatori sociali, è riconosciuta la possibilità di usufruire della Cassa integrazione salariale in deroga per i propri lavoratori dipendenti, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Per i lavoratori del settore agricolo, il trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga per le ore di riduzione o sospensione delle attività vale ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Il trattamento di Cassa integrazione in deroga è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti è necessario un previo accordo (anche in via telematica) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. I trattamenti di cui all’articolo in esame sono concessi con provvedimento delle Regioni e delle Province autonome interessate da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione.

Articolo 28 - Indennità lavoratori autonomi
Ai lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria - e, quindi, anche agli imprenditori agricoli iscritti nella gestione previdenziale agricola - non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria viene riconosciuta una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, che l’INPS eroga previa domanda dell’interessato e, comunque, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro.

Articolo 30 - Indennità operai agricoli
Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa di 396 milioni di euro per il 2020.

Articolo 32 - Proroga indennità disoccupazione agricola
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure ad essi equiparate il termine per la presentazione delle domande finalizzate all’ottenimento dell’indennità di disoccupazione agricola relative al 2019 è prorogato al 1° giugno 2020 (rispetto al termine ordinario del 31 marzo), solo per le domande non già presentate in competenza 2019.

Articolo 44 - Fondo per il reddito di ultima istanza
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza della emergenza in parola hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, con dotazione di 300 milioni di euro per il 2020, per il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, i cui criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO
Articolo 56 - Sostegno finanziario alle piccole e medie imprese
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali ed il mantenimento dei rapporti creditizi con il sistema bancario, in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, aventi sede in Italia, danneggiate dall’epidemia di COVID-19 e che abbiano, alla data di pubblicazione del decreto-legge, esposizioni debitorie non qualificate come deteriorate, è disposta:
- l’irrevocabilità fino al 30 settembre 2020 per le aperture di credito e per i prestiti accordati a fronte di crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020;
- proroga fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali senza alcuna formalità e alle medesime condizioni;
- sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima di tale data. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Per accedere alle misure di sostegno finanziario sopra elencate l’impresa deve autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia in parola.

MISURE FISCALI
Articolo 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi politiche sociali, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte (art. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973), alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per i soggetti per cui l’articolo in esame prevede la sospensione dei versamenti, compresi quelli che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni ricadenti nelle prime “zone rosse” (individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020), i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 63 - Bonus dipendenti
In favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro e che, nel mese di marzo 2020, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro, è riconosciuto un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede ordinaria. Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Articolo 65 - Credito d’imposta per botteghe e negozi
Si prevede un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del 60 % dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa escluse quelle che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità (allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020).
Articolo 68 - Sospensione termini versamenti agenti della riscossione
Sono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi.  I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

ULTERIORI MISURE
Articolo 78 - Misure in favore del settore agricolo e della pesca
Si modifica l’articolo 10-ter del decreto- legge n. 27 del 2019 così da autorizzare la corresponsione entro il 31 luglio del 70 % degli anticipi sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).
Al fine di far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall’emergenza Covid-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, viene istituito un Fondo di 100 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi 2 anni su mutui contratti dalle predette imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. Il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Articolo 105 - Ulteriori misure per il settore agricolo
Le prestazioni svolte in ambito agricolo da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato entro il sesto grado di parentela o affinità. Prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame tale previsione era riferita soltanto al quarto grado di parentela o affinità.

Articolo 113 - Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti
La norma proroga al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di alcuni adempimenti in materia di rifiuti. Ad esempio, per quanto di interesse, vengono prorogati i termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e per il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.


Grazie,

Un caro saluto
Il Presidente e la Giunta Esecutiva

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